Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Non sono eleggibili a sindaco di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e a presidente della provincia coloro che ricoprono la carica di deputato o di senatore.
      1-ter. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1-bis non hanno effetto se l'interessato cessa dal mandato parlamentare per dimissioni almeno novanta giorni prima della data fissata per la presentazione delle candidature alle cariche ivi indicate».